Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “ENSO Climbing Free”

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione

  1. È costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica Enso Climbing Free”** siglabile **“A.S.D. Enso Climbing Free”**.
  2. L’associazione ha richiesto il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 36/2021.
  3. L’Associazione si ispira ai principi di **democrazia, uguaglianza e pari opportunità**, ai sensi dell’art. 7 del D.Lg. 36/2021, alla lealtà sportiva ed all’osservanza dei principi, norme e consuetudini sportive previste dagli statuti del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
  4. L’Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Art. 2 – Oggetto Sociale e scopo

  1. L’associazione, priva di personalità giuridica, con riserva di presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021, è **apolitica, non ha finalità di lucro**, ai sensi dell’art. 8 del D.Lg. 36/2021, ed è costituita per il perseguimento di finalità **solidaristiche e di utilità sociale**, nell’interesse generale della collettività. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  2. L’associazione ha per oggetto, in via stabile e principale, l’esercizio dell’organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021 e, più specificatamente, delle attività e discipline sportive sotto elencate:
    • **Arrampicata Sportiva**, sia in ambiente naturale ovvero su roccia che su strutture artificiali (indoor o outdoor), in particolare nelle specialità **Lead, Boulder, Speed, Street Boulder e Paraclimbing** e delle attività e discipline sportive correlate;

    e a qualsiasi altra attività sportiva dilettantistica riconducibile ad esse sia di natura ludico motoria che agonistica, competitiva o amatoriale disciplinata da una Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata, Ente di promozione Sportiva o altro Organismo di Settore.

  3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall’organismo sportivo cui è affiliata e previste e/o prevedibili nel contesto del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

    L’Associazione può esercitare **attività diverse**, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano **secondarie e strumentali** rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

    In particolare, l’associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell’ambito dell’attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

    • a) la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, non solo a carattere individuale, ma anche con la formazione di squadre, sezioni e gruppi, compresa l’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell’ambito istituzionale del o degli Organismi Sportivi di appartenenza;
    • b) la partecipazione alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati, tornei e, in generale, all’attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dall’Organismo Sportivo di appartenenza;
    • c) l’organizzazione e partecipazione ad ogni altra forma di attività sportiva, o manifestazione sportiva, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli Sport e discipline sportive di cui al proprio oggetto sociale e delle attività e delle discipline sportive, atte ad incrementare la diffusione dell’educazione fisica e motoria ed a diffondere lo spirito sportivo, in special modo dilettantistico;
    • d) l’organizzazione e partecipazione ad ogni tipo di attività didattica, ludico-motoria e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività e delle discipline sportive riconosciute;
    • e) l’attività didattica, la formazione e l’aggiornamento dei propri soci, dirigenti, tesserati e partecipanti, per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività e nelle discipline sportive, nonché corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori;
    • g) attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con soggetti pubblici e privati per gestire impianti e strutture sportive e ricreative, oppure organizzare attività didattica e sportiva;
    • h) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale, sia indoor che outdoor;
    • i) promuovere corsi di formazione, seminari intensivi, workshop, servizi di personal coaching e allenamento, di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
    • l) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci e tesserati, correlate allo scopo sociale;
    • m) svolgere attività di consulenza, informazione, comunicazione e supporto per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive esercitate;
    • n) contribuire direttamente o indirettamente alla creazione, manutenzione, supporto, gestione di palestre di roccia, **falesie, aree boulder in ambiente naturale** per la pratica dello sport dell’Arrampicata Sportiva in tutte le sue specialità;
    • o) assumere tutte le iniziative atte a promuovere norme di condotta etiche, rispettose dell’ambiente e finalizzate a minimizzare l’impatto ambientale derivante dalla pratica delle attività sportive outdoor e delle attività correlate allo scopo sociale.
    • q) pubblicare, distribuire e cedere a soci, tesserati ed a terzi, manuali, guide, libri, film, documentari, video, materiale didattico sia in forma cartacea che digitale, inerente la pratica sportiva;
    • r) produrre, distribuire, vendere gadget, abbigliamento ed attrezzatura finalizzata alla pratica degli sport di cui all’oggetto sociale, strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
    • s) promuovere e gestire l’attività ludico-sportiva per bambini e ragazzi, denominata “Campo Scuola”, nei periodi estivi fornendo assistenza con personale qualificato.

    Le predette attività potranno essere esercitate solo previa richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative, quando obbligatorie.

    Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno **volontario, libero e gratuito** dei propri soci. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti preventivamente fissati dall’Assemblea dei Soci.

    In casi di particolare necessità può inoltre avvalersi di **lavoratori sportivi** e di collaborazioni nel rispetto delle normative vigenti e/o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

  4. L’Associazione Sportiva Dilettantistica accetta, incondizionatamente, di **conformarsi alle norme ed alle direttive** del Dipartimento dello Sport e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, del CIP, degli Organismi Internazionali (CIO, IPC), con particolare riferimento a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla **violenza di genere** ai sensi dell’articolo 16 D. Lgs. n. 39/2021 e dell’art. 33 comma 6 del D. Lgs. 36/2021, alle norme antidoping, allo statuto ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza; s’impegna ad accettare, fin d’ora, eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi Sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva, con riferimento quindi alle norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.
  5. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di **democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
  6. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti l’organizzazione delle associazioni affiliate, ovvero la gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni in contrasto con le norme e le direttive del C.O.N.I., del C.I.P., degli Organismi sportivi internazionali (C.I.O., I.P.C.), degli Statuti e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza, si avranno per non apposte.

Art. 4 – Sede

  1. L’Associazione ha sede legale in **via Ressiga 14, 28883 Gravellona Toce (Vb)**.
  2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, uffici e succursali sul territorio italiano per l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica dello sport.
  3. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.

Art. 5 – Durata

  1. La durata dell’associazione è **illimitata** e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II – I Soci

Art. 6 – Soci

  1. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all’attività dell’associazione e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. L’ammissione a socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda sottoscritta per accettazione dal Presidente o dal Consigliere all’uopo delegato, **salvo ratifica della stessa da parte del Consiglio Direttivo** nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, secondo le modalità indicate all’articolo 18, comma 3; l’eventuale giudizio di non ammissione, da deliberare nei 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione della domanda, deve sempre essere motivato e contro di esso è ammesso appello all’Assemblea Generale dei soci da parte dell’interessato.
  3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da **minorenni**, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  4. La **quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile** in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
  5. È esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

  1. L’adesione all’associazione comporta per l’associato **maggiore di età** il **diritto di voto** in assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l’elezione degli Organi direttivi dell’associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. I soci minorenni, tramite un esercente la patria potestà genitoriale, potranno godere del diritto di voto, se in regola col versamento della quota associativa
  2. I Soci hanno diritto:
    • di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione;
    • di consultare i libri sociali presso la sede dell’associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.
  3. I Soci sono obbligati:
    • ad osservare lo Statuto, eventuali Regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;
    • a mantenere un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell’associazione;
    • al pagamento nei termini stabiliti dall’Organo amministrativo della **quota associativa annua**, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell’associazione;
    • a contribuire al progresso dell’associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.

Art. 8 – Decadenza dei Soci

  1. I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
    • a) dimissioni volontarie; in tal caso il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
    • b) decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per **mancato versamento della quota** associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
    • c) **esclusione**, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
    • d) decesso;
    • e) scioglimento dell’associazione.
  2. Il provvedimento di esclusione, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal Codice Civile.
  3. L’associato escluso non può essere più ammesso.
  4. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 – Tesserati

  1. Sono tesserati dell’associazione coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell’associazione, i dirigenti ed i collaboratori a vario titolo, compresi i volontari, nella gestione sportiva dell’associazione.
  2. Gli atleti tesserati potranno godere di particolare assistenza da parte dell’associazione e supporto all’attività sportiva praticata.
  3. I tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dall’Organismo Sportivo cui l’associazione è affiliata.
  4. I tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, delle norme e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza dell’associazione.
  5. La richiesta di tesseramento del **minore** deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
  6. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
  7. Per il tesseramento di minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani si applica l’articolo 16 del D. Lgs. 36/2021.
  8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l’atleta all’Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto prescritto dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III – Organi Sociali ed Assemblea dei Soci

Articolo 10 – Organi Sociali

  1. Gli Organi sociali sono:
    • l’Assemblea generale dei soci;
    • il Presidente;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Collegio dei Revisori (se eletto).

Art. 11 – Assemblea – costituzione

  1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell’associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’Organo sovrano dell’associazione stessa.
  2. L’Assemblea ordinaria si riunisce **almeno una volta all’anno**, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque non oltre sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano o quando se ne ravvisi la necessità.
  3. Di norma, l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 12 – Convocazione e procedure Assembleari

  1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno **un decimo dei Soci**, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Premia.
  2. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l’associazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
  3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell’associazione **almeno otto giorni prima** dell’adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
  4. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad **un voto** e potrà essere portatore di **una sola delega**.
  5. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante **mezzi di telecomunicazione** ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica. In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
    • sia consentito al presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
    • vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell’assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell’assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.
  6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in **prima convocazione** siano presenti **almeno la metà** dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. In **seconda convocazione** l’Assemblea ordinaria è validamente costituita **qualunque sia il numero** dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in **prima convocazione** siano presenti i **due terzi** dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  9. In **seconda convocazione** l’Assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di **oltre un terzo** dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  10. L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell’associazione oppure da persona proposta dal Consiglio Direttivo i quali dovranno provvedere alla nomina del Segretario; il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci, purché consenziente l’Assemblea.
  11. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  12. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
  13. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, provvede:
    • a) all’elezione, tra i propri soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
    • b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    • c) approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
    • d) approva il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, come previsto dall’articolo 11, comma 2;
    • e) delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.
    • f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’esercizio e la pratica di ulteriori attività e discipline sportive riconosciute dal Dipartimento per lo Sport e dal C.O.N.I., inserite nel Regolamento che Disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, rispetto a quelle indicati nell’articolo 2 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
    • a) sulle modifiche del presente Statuto;
    • b) sulle designazioni e le sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
    • c) sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
    • d) sulla trasformazione dell’associazione in società sportiva dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all’articolo n. 22. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
  3. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

TITOLO IV – Amministrazione

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da **tre a sette componenti**, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni**, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione e **amministrazione ordinaria e straordinaria**.
  2. In particolare il Consiglio Direttivo:
    • a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
    • b) decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell’associazione;
    • c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
    • d) delibera sull’ammissione dei soci;
    • e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
    • f) approva i progetti del rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci;
    • g) propone l’esercizio e la pratica di ulteriori attività e discipline sportive riconosciute dal Dipartimento per lo Sport e dal C.O.N.I. inserite nel nuovo Regolamento che Disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, rispetto a quelle indicate nell’articolo 2 del presente Statuto, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria Generale dei Soci per l’approvazione;
    • h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci, tesserati e partecipanti ed ai terzi e le relative norme e modalità;
    • i) fissa le date delle assemblee;
    • j) redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei Soci;
    • k) istituisce, ai sensi del comma 2 dell’art. 4, altre sedi operative sul territorio italiano;
    • l) nomina il **responsabile della salvaguardia e protezione dei minori** ai sensi dell’articolo 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021;
    • m) conferisce e revoca procure.

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

  1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che **non abbiano riportato condanne** passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, da Enti di Promozione Sportiva, dal C.O.N.I. o da Organismi sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti.
  2. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lg. 36/2021 e s.m.i. è fatto divieto al Presidente delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
  3. In occasione della prima riunione utile il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il **Vicepresidente**, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti ad altri Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avere luogo anche in **audio/video conferenza** ai sensi dell’articolo 12 del presente statuto.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a **maggioranza di voti** dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte **almeno la metà** dei Consiglieri.

Articolo 17 – Dimissioni

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che **non superino la metà** del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della **maggioranza dei suoi componenti**, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata **entro novanta giorni** l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
  3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile.

Articolo 18 – Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica **quattro anni**, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed è rieleggibile.
  2. Al Presidente dell’associazione spetta la **rappresentanza dell’associazione** stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali.
  3. Il Presidente presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere degli Organi sociali e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, **salvo ratifica** da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

TITOLO V – Il Patrimonio

Art. 19 – Patrimonio Sociale

  1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
    • a) quote annuali di associazione;
    • b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
    • c) contributi di Enti pubblici o privati;
    • d) contributi volontari di privati, soci o non soci;
    • e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
  2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    • a) avanzi netti di gestione;
    • b) versamenti effettuati da soci a fondo perduto;
    • c) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
    • d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

TITOLO VI – Esercizio Sociale

Art. 20 – Esercizio Sociale – Avanzi di gestione

  1. L’esercizio finanziario coincide con l’**anno solare**.
  2. L’Assemblea ordinaria dei soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
  3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all’Assemblea dei soci.
  4. L’associazione ha l’obbligo di destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di gestione o utili, da destinarsi esclusivamente allo scopo di cui al periodo precedente.
  5. All’associazione è **vietato distribuire anche in modo indiretto**, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO VII – Il Collegio dei Revisori

Art. 21 – Collegio dei Revisori

  1. Qualora venga ritenuto opportuno dall’Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione, eletto dall’Assemblea dei Soci.
  2. Esso sarà composto di **tre componenti effettivi più due supplenti**, anche non soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei componenti.
  3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle società.

TITOLO VIII – Scioglimento

Art. 22 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di **almeno tre quarti dei soci** aventi diritto a voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di **almeno tre quarti dei soci** aventi diritto a voto.

    In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

  2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno **devoluti ad Enti o Associazioni** che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

TITOLO IX – Clausola compromissoria

Art. 23 – Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dagli **Organismi Sportivi di appartenenza**.
  2. In assenza di tale adesione tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

TITOLO X – Disposizioni finali

Art. 24 – Regolamenti

  1. L’Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell’associazione.

Art. 25 – Libri Sociali

  1. L’associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
    • libro verbali delle Assemblee;
    • libro verbali del Consiglio Direttivo;
    • libro dei Soci;
    • libro dei Revisori (se nominati).

Art. 26 – Norme di rinvio

  1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

Premia, il 27 novembre 2025

Il Presidente

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I Soci Fondatori

Alessandro Sollami

Andrea Brega

Tania Ciraolo

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